Con deliberazione n. 14/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha escluso la possibilità di riconoscere al personale gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso della c.d. “amministrazione diretta”.
Il Collegio ha infatti ricordato che l’amministrazione diretta ricade, insieme al cottimo fiduciario, nella categoria dei “lavori in economia”, oggi non più disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016). Nel caso di amministrazione diretta, la stazione appaltante opera direttamente attraverso il proprio responsabile del procedimento, il quale agisce in nome dell’amministrazione medesima. La stazione appaltante, quindi, assume direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, diversamente da quanto avviene nell’appalto, ove i rischi ricadono sull’impresa appaltatrice.
A questo punto, affermano i Giudici, è evidente che le acquisizioni con “amministrazione diretta” sono al di fuori dell’ambito e della logica del codice dei contratti (e quindi degli incentivi), che ha introdotto, nell’ipotesi di gare ad oggetto e contenuto complesso, un peculiare ed eccezionale sistema di remunerazione. Nella logica del legislatore, infatti, sia il cottimo fiduciario che l’amministrazione diretta sono procedure cui si ricorre per attività che, per il basso valore o per la bassa complessità dell’oggetto, non rendono necessaria una “pubblica gara” secondo gli standard competitivi più alti previsti dal codice stesso.
In definitiva, l’amministrazione diretta è essa stessa una procedura derogatoria ed eccezionale, per la quale vale l’assunto giurisprudenziale costante e pacifico per cui per «Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione» (cfr. SRC Marche n. 28/2018/PAR e SRC Toscana n. 186/2017/PAR).