La recente deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 4/2021 PRSE ha richiamato l’attenzione sulla puntuale applicazione dei criteri che devono condurre alla definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di consolidamento.
In particolare, i magistrati contabili, nell’esaminare la composizione del perimetro di consolidamento di un comune, hanno ricordato come le società affidatarie dirette di servizi per conto dell’ente e gli enti di governo d’ambito debbano sempre essere ricompresi nel perimetro di consolidamento. In tal senso, modifiche apportate al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato “introdotte dal D.M. 11/08/2017, hanno, di fatto, ampliato il perimetro di consolidamento e “pertanto, a decorrere dal bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, sulla base della novella normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento: le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Tale ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all’origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall’ente.
Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento. Peraltro, ciò vale anche nel caso in cui l’affidamento diretto non sia stato effettuato dall’ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un’autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell’allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica”. (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 19/2018/PAR).”