Con deliberazione n. 12/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha fornito riscontro ad una richiesta di parere inviata da un ente concernente l’applicazione dell’art. 57-quater, comma 1, del D.L. n. 124/2019, che consente l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85 per cento della misura di quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Al riguardo la Sezione ha voluto innanzitutto ribadire che l’incremento in questione non opera ex lege ma postula l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di Giunta. Depone in tal senso, afferma il Collegio, la formulazione della norma che non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento ma ne stabilisce un tetto massimo nell'”85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
Secondo i Giudici, tuttavia, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola.
In altre parole, la disposizione in esame, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre, necessariamente, a carico dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, ovviamente, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto (v., Sez. Controllo Lombardia, delib. nn. 67 e 129 del 2020).
In conclusione, afferma la Corte, ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell’ Ente, l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura finanziaria della spesa in funzione della sostenibilità del cofinanziamento ad opera dell’ente locale.