Si discute molto in questi giorni della questione relativa all’efficacia della nuova disciplina del riallineamento retributivo (c.d. “galleggiamento”) dei segretari introdotta dall’art. 107, comma 2, del CCNL del 17.12.2020.
I dubbi nascono in conseguenza del recente pronunciamento dell’Aran (si veda la nostra precedente notizia del 20 gennaio) in cui si afferma che il nuovo criterio del galleggiamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dal secondo comma dell’art. 107 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020, sarà applicabile soltanto a far data dalla sottoscrizione del contratto e non dal 1° gennaio del 2018, data di decorrenza degli effetti del primo comma dello stesso articolo.
Orbene, pare doveroso evidenziare che, anche optando per la tesi della vigenza differita del secondo comma dell’art. 107 più volte citato, alcuni segretari parrebbero comunque poter beneficiare di un maggior “galleggiamento” già a far data dal 1° gennaio 2018.
Com’è noto, infatti, l’art. 54, comma 4, dello stesso CCNL del 17.12.2020, stabilisce che, a decorrere dall’1.1.2018, il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla medesima data è incrementato nella misura annua lorda di euro 409,50, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità.
Di conseguenza, restando immutato il valore della retribuzione di posizione del segretario da porre a raffronto con quella attribuita alla funzione dirigenziale più elevata nell’ente, l’importo spettante al segretario a titolo di “galleggiamento” dovrà essere aumentato di pari importo con effetto retroattivo dall’1.1.2018 appunto.
Per cui, riassumendo, ai segretari comunali e provinciali operanti presso enti locali dotati di personale di qualifica dirigenziale potrebbero spettare gli arretrati sia a titolo di retribuzione di posizione che di “galleggiamento”.
Non pare invece possibile alcuna operazione di ricalcolo del monte salari dei segretari per tenere conto degli incrementi stipendiali corrisposti con le decorrenze ivi previste (1.1.2016, 1.1.2017 e 1.1.2018) e degli eventuali effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive.
Secondo le regole generali, infatti, gli oneri di una tale operazione, avrebbe dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, manca ogni previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL per la certificazione della Corte dei Conti.
Questa ricostruzione porta ad escludere, pertanto, in modo assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dello stesso ammontare della retribuzione di risultato già a suo tempo corrisposto al segretario, relativamente agli anni dal 2016 al 2019.
Restano infine ancora diversi dubbi sul da farsi laddove gli enti in passato abbiano corrisposto ai segretari un’indennità di vacanza contrattuale di ammontare inferiore a quella conglobata nello stipendio tabellare con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del nuovo CCNL (come previsto dall’art. 106, comma 2, del CCNL medesimo); ipotesi tutt’altro che inverosimile, visto che la maggior parte delle amministrazioni locali ha continuato a corrispondere al segretario un’indennità di vacanza contrattuale di importo pari a quello quantificato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell’anno 2010 (valore determinato prima che venissero sottoscritti i contratti nazionali del biennio 2006/2007 e 2008/2009).
Occorre chiarire in particolare se gli enti debbano o meno conguagliare gli importi del differenziale dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente non corrisposti, malgrado la RGS non avesse mai detto loro di provvedere alla rideterminazione dell’IVC all’atto dell’entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro.