La recente deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 3/2021, in riscontro al quesito posto da un’amministrazione comunale, ha effettuato un’utile ricognizione delle condizioni che devono sussistere per non rilevare, come operazione di indebitamento, il contratto di locazione finanziaria:
“il Collegio ritiene che l’Ente locale, per valutare se nei casi concreti che si approccia a definire con gli operatori economici privati sussistono le condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità di lunga durata debba scrupolosamente attenersi alle disposizioni surrichiamate considerando in particolare i seguenti parametri:
– il contratto di locazione finanziaria, conformemente ai principi della richiamata delibera della Sezione autonomie, potrà non essere considerato nel proprio bilancio come indebitamento solo nel caso in cui i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato;
– ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, l’Ente locale è tenuto oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda ad individuare e valutare preventivamente le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida ANAC del 2018, relativamente all’intera durata dell’operazione, attraverso un’accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell’effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico;
– l’ente locale è tenuto, avvalendosi di ampia ed approfondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con i diversi prodotti finanziari presenti sul mercato, alla preliminare verifica della convenienza del ricorso alla fattispecie di partenariato pubblico privato rispetto all’alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell’operatore economico;
– eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell’ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti, canoni o altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento non potranno che essere contabilizzate “on balance”.”