La Struttura di monitoraggio sull’attuazione del TUSP operante presso il Dipartimento del Tesoro – MEF ha formulato una bozza di Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a controllo pubblico, previsto quale strumento di controllo obbligatorio dal combinato disposto del c. 2 dell’art. 6 e del c. 2 dell’art. 14 del D. Lgs. 175/2016. Con tali indicazioni, il legislatore prevede che gli amministratori delle partecipate pubbliche elaborino annualmente il proprio programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e che, qualora emergesse dallo stesso, uno o più indicatori di crisi aziendale, il medesimo organo amministrativo sia tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
Ancorché l’adempimento sia in vigore già da alcuni esercizi, la bozza formulata del MEF giunge quanto mai opportuna in un momento delicato per le partecipate degli enti pubblici, chiamate, da una parte, a preservare i propri equilibri aziendali e, dall’altra, a svolgere un ruolo essenziale di sostegno ed impulso al rilancio economico del Paese.
In questo contesto, la stessa Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/2020 della Sezione Autonomie, ha evidenziato come “la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell’immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall’emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale
L’ampia legislazione d’urgenza introdotta per far fronte alla situazione pandemica contempla, tra le altre, una serie di disposizioni ispirate a questo principio conservativo, laddove il disequilibrio dell’impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali. Ciò comporta l’adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti “adeguati” richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Infatti, l’apertura di una fase interlocutoria, che permetta una gestione conservativa delle aziende, nelle società a controllo pubblico è pienamente compatibile con ogni attività preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, del TUSP, né può determinare l’automatica rinuncia, da parte dell’organo amministrativo, all’assunzione delle possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio”.
La bozza di Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale elaborata dal Dipartimento del Tesoro è in fase di consultazione fino al prossimo 9 febbraio; eventuali commenti o osservazioni possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it