La legge anticorruzione riserva all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) importanti compiti di presidio sulla corretta applicazione delle misure anticorruzione. Tra questi, l’ultimo periodo del c. 7 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede che eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni debbano essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi del c. 3 dell’art. 15 del D. Lgs. 39/2013.
Le richiamate prerogative dell’ANAC sono state recentemente applicate, come si evince dalle ultime deliberazioni adottate dall’Autorità: a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione, è stato richiesto il riesame del licenziamento del responsabile anticorruzione di un ente pubblico (RPCT) poiché sono stati rilevati i presupporti di misure discriminatorie nei confronti di tale responsabile; in particolare, oltre ad un conflitto di interessi del Direttore generale nel procedimento disciplinare nei confronti del dipendente licenziato, l’ANAC ha rilevato come, per il profilo della discriminazione, sia emerso che tanto il Presidente, quanto il Direttore Generale dell’ente, che hanno partecipato al procedimento disciplinare nei confronti del RPCT conclusosi con il suo licenziamento in tronco, siano stati destinatari delle verifiche in materia di prevenzione della corruzione svolte dal responsabile stesso nelle due settimane immediatamente precedenti la contestazione, da cui sono emerse alcune criticità – segnalate anche ad altri organi di controllo aziendali e regionali – su cui il medesimo responsabile si apprestava a svolgere approfondimenti, non effettuati a causa della sua sospensione e del suo licenziamento.
Nella richiesta di riesame del licenziamento, l’ANAC ha assegnato all’ente interessato, trenta giorni per porre in essere gli adempimenti conseguenti, chiedendo altresì di essere informata sull’esito.