Con la recente deliberazione n. 120/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha enunciando i seguenti principi:
– gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l’attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall’Amministrazione;
– le funzioni tecniche svolte nella fase di esecuzione di un appalto di servizi, concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, non sono incentivabili qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.
Con la medesima delibera la Sezione ha poi altresì evidenziato che la data del 1° gennaio 2018 rileva come discrimen non in relazione alla corretta individuazione della attività incentivabili, ma al differente profilo dell’inclusione dei compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di spesa del personale.
In proposito va infatti ricordato che i nuovi incentivi introdotti dal Codice del 2016 non sono sovrapponibili agli incentivi per la progettazione della normativa previgente, tanto che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 7/2017/QMIG del 6 aprile 2017, aveva ritenuto che nei nuovi incentivi non ricorressero gli elementi che consentono di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti: il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino come spese correnti, di conseguenza da includere nel tetto dei trattamenti accessori.
Successivamente, però, l’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante l’introduzione del comma 5-bis all’art. 113 del Codice, ha stabilito che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture. Quest’ultima novella ha richiesto un nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 del 26 aprile 2018 ha chiarito come la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore consenta di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa per il trattamento accessorio, affermando che “la ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’àmbito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”.
A seguito di tale rinnovato orientamento, si è posto però il problema legato al profilo intertemporale, se cioè gli incentivi maturati nel periodo che va dall’inizio dall’entrata in vigore del codice al 1° gennaio 2018 (entrata in vigore della legge 205/2017 che, introducendo il comma 5-bis nel corpo dell’articolo 113, ha condotto al nuovo orientamento espresso dalla deliberazione n. 6/SEZAUT/2018) rientrino nei limiti di spesa del trattamento accessorio del personale.
Chiamata a decidere tale ulteriore questione di massima, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/2019/QMIG del 30 ottobre 2019, valorizzando l’affermazione della 6/SEZAUT/2018/QMIG, per la quale l’introduzione del comma 5-bis da parte della legge di bilancio per il 2018 ha valenza innovativa e non interpretativa, e richiamando il principio tempus regit actum, ha statuito che gli incentivi tecnici ivi previsti, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della 12 legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.