Con due distinte deliberazioni, la Magistratura contabile è tornata di recente ad affrontare il tema della corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.
La meno recente delle due è la deliberazione n. 107/2020/PRSP della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche, con la quale i Giudici ricordano anzitutto che la regolare costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce presupposto essenziale per la conclusione dell’accordo collettivo integrativo: la sua finalità è quella di apporre uno specifico vincolo di destinazione alle risorse che lo finanziano, onde renderle indisponibili per altre finalità (ex plurimis, Corte conti, sez. contr. Marche, del. 15 ottobre 2020, n. 91/PRSE). Trattandosi di atto gestionale, la costituzione del Fondo in questione deve avvenire a mezzo di specifica determinazione dirigenziale (arg. ex artt. 107 TUEL e 45, comma 4, TUPI).
Alla costituzione del Fondo deve poi conseguire la sottoscrizione, con cadenza annuale, dell’accordo collettivo integrativo decentrato, in assenza del quale non può essere legittimamente erogato il trattamento retributivo accessorio (§ 5.2 dell’All. 20 4/2 al D.Lgs. 118/2011). Solo con la sottoscrizione dell’accordo matura, infatti, il titolo giuridico ed insorge il conseguente obbligo (art. 1173 c.c.) di corrispondere il trattamento retributivo accessorio, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro pagamento (art. 183, comma 1, TUEL) (Corte conti, sez. contr. Molise, del. 4 dicembre 2015, n. 218/PAR), eventualmente preservandone nel FPV (trattandosi di risorse vincolate) la copertura finanziaria, nel caso in cui la spesa fosse liquidabile nell’esercizio successivo (Corte conti, sez. contr. Veneto, del. 4 maggio 2016, n. 263/PAR).
L’ipotesi fisiologica è quindi quella in cui la sottoscrizione dell’accordo decentrato intervenga entro la fine dell’esercizio di riferimento: affinché la pianificazione degli obiettivi di performance possa allinearsi e raccordarsi con la programmazione finanziaria dell’ente (art. 4, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 150/2009), la costituzione del Fondo decentrato deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, cioè contestualmente alla definizione (mediante il PEG, nel quale sono stati conglobati PDO e piano della performance: art. 169, comma 3-bis, TUEL e § 10.1 dell’All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) degli obiettivi di produttività ed efficienza, al cui raggiungimento è subordinata la corresponsione della relativa quota parte del trattamento retributivo accessorio (artt. 40, comma 3-bis e 3-quinquies, 40-bis, comma 3, e 45, comma 3 e 3-bis, TUPI e artt. 18 e ss. D.Lgs. 150/2009).
Spesso però accade che, stante la particolare complessità che contraddistingue le varie fasi del procedimento di contrattazione collettiva decentrata (artt. 40 e ss. TUPI), la conclusione dell’accordo sindacale venga, come nel caso in questione, rinviata all’esercizio successivo.
Nel qual caso, lo stesso principio contabile applicato stabilisce che, nelle more della sottoscrizione dell’accordo collettivo integrativo, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate “risultano definitivamente vincolate” (e non accantonate): non potendosi infatti assumere l’impegno (stante la mancata sottoscrizione dell’accordo collettivo, giuridicamente costitutivo delle relative obbligazioni), “le correlate economie di spesa confluiscono”, per l’intero importo del Fondo, “nella quota vincolata del risultato di amministrazione”, per essere così “immediatamente utilizzabili” a tali fini, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo al raggiungimento degli obiettivi di performance pianificati per l’annualità cui il trattamento accessorio si riferisce (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. 23 maggio 2018, n. 55/PAR).
Costituisce quindi grave irregolarità contabile la prassi, posta in essere dal Comune, di accumulare, di anno in anno, in un unico fondo accantonato nel risultato di amministrazione, le risorse destinate alla contrattazione decentrata, per poterle poi utilizzare, in un’unica soluzione, una volta stipulato l’accordo collettivo integrativo, attraverso una sorta, per così dire, di non consentita “capitalizzazione impropria” delle risorse destinate all’erogazione annuale del trattamento retributivo accessorio.
La seconda deliberazione in esame è la n. 109/2020/PRSP della Sezione regionale di controllo ligure, con la quale il Collegio ha censurato l’operato di un Ente che ha imputato alla competenza dell’esercizio 2018 l’intero importo del Fondo risorse decentrate di quell’anno, ossia anche per la quota destinata ad essere effettivamente liquidata nel successivo esercizio, effettuando il relativo pagamento nel 2019 in conto residui.
Il criterio di registrazione contabile seguito dall’Amministrazione nell’esercizio in esame, afferma infatti la Sezione, non appare conforme al punto 5.2, lett. b), del Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. In base a tale disposizione, le spese relative al trattamento accessorio e premiante dovrebbero essere impegnate all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa ed imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, ovvero all’esercizio in cui se ne prevede la liquidazione.
Alla fine dell’esercizio in cui è intervenuta la delibera di costituzione del fondo per il trattamento accessorio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, le risorse destinate alla copertura del relativo stanziamento di spesa acquistano definitivamente la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo (cfr. delibera di questa Sezione n. 132/2018/PRSP).
Pertanto, la quota del fondo per il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio 2019 avrebbe dovuto essere più correttamente destinata alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.