Con deliberazione n. 177/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha evidenziato che la peculiare caratterizzazione dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, quale “principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica”, comporta che, ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (in terminis, cfr. Sez. Lombardia, deliberazione n. 61/2019, Sez. Piemonte, deliberazione n. 4/2019).
Sono pertanto da includere nell’aggregato “spese di personale” di cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006 tutti gli oneri connessi o comunque riconducibili all’utilizzo da parte dell’Ente di attività lavorativa, ad eccezione delle spese espressamente escluse ad opera di una disposizione di legge (in terminis, cfr. Sez. Basilicata, deliberazione n. 39/2018/PAR).
In tale ambito il legislatore è specificamente intervenuto per escludere alcune fattispecie dal calcolo del tetto di spesa di cui al citato art. 1, comma 557, come avvenuto per la ricollocazione del personale delle Province (cfr. art. 1 comma 424, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190), o per modificare il parametro di riferimento per i comuni colpiti da calamità naturali o eventi sismici (cfr. art. 11, comma 4-ter, del D.L. n. 90/2014).
Si tratta di ipotesi ben precise di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, che sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in subjecta materia e, dall’altra, la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG).
Alla casistica legislativamente prevista, ricorda la Sezione, si sono aggiunte nel tempo altre ipotesi elaborate dalla giurisprudenza contabile, secondo la quale sono escluse dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006), anche quelle interamente gravanti sui fondi dell’Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG), nonché le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale (in tal senso, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/2017 e Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116/2018).
Si tratta all’evidenza di ipotesi di esenzione molto circoscritte, fondate in particolar modo sulle peculiari modalità di finanziamento delle spese di personale, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica.
In tale contesto, ritiene il Collegio, non può non rilevarsi che il legislatore, nel disciplinare gli incentivi per il recupero IMU e TARI di cui all’art.1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ha inteso derogare solamente al limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, con ciò confermando da un lato che, laddove si è voluta prevedere una specifica deroga ad un vincolo normativo, ciò è avvenuto espressamente (per il principio ubi lex voluit dixit) e, dall’altro, implicitamente, la perdurante applicabilità del limite posto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.
E’ altresì evidente che la disciplina di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 in materia incentivi per il recupero IMU e TARI non rientra tra le ipotesi di esclusione dal rispetto del vincolo ex art.1, comma 557, individuate dalla citata giurisprudenza contabile, essendo tali fondi finanziati da risorse proprie dell’ente, ovvero dal “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento”.
E ad analoga conclusione deve pervenirsi, precisa poi la Sezione, anche in relazione ai compensi (previsti dall’art. 18, comma 1, lett. h), ultimo periodo, del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali) connessi agli effetti applicativi dall’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, i quali, peraltro, risultano assoggettati pure all’ulteriore limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
La sottrazione dal limite anzidetto, infatti, è consentita solo nei seguenti casi:
1) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, Delib. n. 51/CONTR del 2011);
2) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. n. 98 del 2011 (Sezione delle Autonomie, Delib. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
3) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie Delib. n. 26/QMIG del 2014);
4) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle Autonomie Delib. n. 20/QMIG del 2017);
5) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo)di poter erogare compensi (Sezione delle Autonomie Delib. n. 23/QMIG del 2017 con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCM per il finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegate).