La Conferenza Stato-città riunitasi, ieri, in seduta straordinaria ha sancito l’intesa sullo schema di Decreto di riparto del saldo Fondone Covid.
La quota integrativa del Fondone prevista dall’art. 39 del DL Agosto che era stata distribuita, in acconto, sulla base di criteri legati alla maggior spesa ipotizzata a carico degli enti per il trasporto pubblico e la spesa sociale, verrà erogata, a saldo, tornando a far riferimento ai criteri definiti dal Tavolo di confronto per la prima tranche di risorse stanziate dall’ art. 106 del Dl 34/2020 ovvero minori entrate al netto di specifici ristori e saldo tra maggiori e minori spese.
Il Tavolo di confronto ha redatto una Nota metodologica aggiornata che, oltre ad illustrare puntualmente i criteri e le modalità di riparto, sottolinea che le somme già erogate agli enti sono assicurate escludendo, pertanto, l’ipotesi di restituzione di parte delle stesse per effetto della regolazione contabile che tanto preoccupa e confonde gli addetti ai lavori.
Evidenziamo due passaggi fondamentali.
A pagina 3 della Nota metodologica, dopo aver richiamato l’art. 154 comma 2 del DDL Bilancio 2021 si legge “In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021”
A pagina 12 della Nota metodologica a conclusione del ragionamento esposto è chiarito “All’assegnazione complessiva di 4.220 milioni di euro sono, da ultimo, sottratte le somme già erogate ai sensi dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’acconto dell’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 e, nel caso di differenza negativa, sono, in ogni caso, assicurate le richiamate somme già erogate.”
Possiamo, dunque, affermare che la riconsiderazione dei criteri per l’eventuale restituzione di somme in eccesso derivanti dalla certificazione, che avevamo auspicato lo scorso 26 novembre, è stata davvero presa in esame “regalando” così la possibilità agli enti di chiudere la gestione 2020 e programmare le scelte per il 2021 con maggior chiarezza rispetto alle effettive disponibilità.
E’ importante sottolineare come la Nota metodologica faccia espresso riferimento alle “richiamate somme già erogate” vale a dire: acconto e saldo art. 106 DL 34/2020 ed acconto art. 39 DL 104/2020. Resterebbero escluse dal ragionamento le somme, qua elencate, che verranno erogate a saldo della quota integrativa.
Questa ultima tranche non riguarda tutti i Comuni, per molti le somme già erogate corrispondono al totale dell’assegnazione spettante in base ai criteri stabiliti dal Tavolo di confronto.
Per gli enti che riceveranno la quota a saldo resta fermo il ragionamento, sulla base della certificazione e del prosieguo dell’attività di monitoraggio sul 2021 che metterà in atto il Tavolo di confronto, sulla possibilità di dover rientrare nel meccanismo di regolazione contabile dei rapporti tra enti.