Con deliberazione n. 107/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha ricordato che, in base all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche non possono conferire a lavoratori pubblici o privati in quiescenza, dipendenti o autonomi che siano (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 193/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 180/2018/PAR), incarichi direttivi o dirigenziali, salva l’ipotesi di incarichi a titolo gratuito: in tal caso «la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile».
La ratio di tale divieto risiede, all’evidenza, nella finalità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale ai vertici, in uno con il contenimento della spesa pubblica, in ragione del «carattere limitato delle risorse pubbliche» che «giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni» (in questi termini, Corte costituzionale n. 124/2017).
Un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi direttivi o dirigenziali a soggetti in quiescenza, dunque, che non conosce deroghe o eccezioni, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno, non prorogabile o rinnovabile.
Tale disposizione, ricorda il Collegio, va tuttavia letta in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, del D.L. 223/2006 che prevede testualmente: «I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».
Ne deriva, come in più occasioni affermato dalla magistratura contabile, che ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR).
Come è noto, i dubbi sorti circa l’applicabilità dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 anche agli enti locali sono stati fugati dal legislatore nel 2009 che, con l’art. 40, comma 1, lett. f) del d.lgs. 150/2009), ha inserito nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, il nuovo comma 6-ter che oggi espressamente prevede che le disposizioni di cui al comma 6 «si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2» e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le regioni, le province e i comuni.
Peraltro, la stessa Corte costituzionale, specificamente investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lett. f) del d.lgs. 150/2009, nella parte in cui ha introdotto nell’art. 19 il comma 6-ter, ha osservato che «non sussiste violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale» (Corte Costituzionale n. 324/2010).
In definitiva, alla luce del sopra riportato quadro normativo, deve ritenersi che un rapporto dirigenziale non possa proseguire oltre il limite ordinamentale di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e che nel rispetto di tale limite, un incarico dirigenziale possa essere conferito a un soggetto in quiescenza, esclusivamente a titolo gratuito e per il periodo non superiore a un anno (né prorogabile, né rinnovabile) e pur sempre nel doveroso rispetto delle regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi.