L’Aula del Senato riunitasi lo scorso 11 novembre, ha discusso ed approvato il testo della Legge di conversione del D.L. n. 125/2020, ora in esame alla Camera, recante misure urgenti per la proroga dello stato di emergenza epidemiologica, in previsione della conversione che dovrà avvenire nei prossimi giorni.
Per quanto di interesse per i Comuni, si segnala l’approvazione degli emendamenti n. 35 e 36 all’art. 1 i quali prevedrebbero l’inserimento dei commi 4 bis – 4 quater, riguardanti il differimento dei termini di pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere tributarie.
Se confermati in sede di conversione, i commi aggiunti prorogano, solo per il 2020, al 31 dicembre il termine fissato al 14 ottobre dall’art. 13 co. 15 ter D.L. 201/2011 e dall’art. 1 co. 762 e 767 L. 160/2019, per l’inserimento del prospetto aliquote IMU sul Portale del federalismo fiscale (si deve tuttavia ricordare che i Comuni sono esonerati della redazione di tale prospetto per l’anno 2020, così come confermato dal MEF nella risoluzione n. 1/DF dello scorso 18 febbraio), e al 31 gennaio 2021 quello fissato al 28 ottobre per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali.
Giova notare che i termini sopra indicati erano già stati prorogati dall’art. 107 co. 2 D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020 rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre. È possibile dunque che buona parte dei Comuni abbiano già adempiuto agli obblighi di invio delle delibere, rendendo di fatto superflua una ulteriore proroga.
Non viene invece prorogato il termine per il versamento del saldo che resta al 16 dicembre. Il nuovo comma 4 quater che sarà inserito all’art. 1 D.L. 125/2020 stabilisce però che l’eventuale differenza positiva tra IMU calcolata in base agli atti pubblicati nei termini sopra menzionati e quella versata al 16 dicembre in base agli atti già presenti sul sito MEF, è dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi (dunque non sarà necessario applicare il ravvedimento operoso) entro il 28 febbraio 2021; mentre un eventuale rimborso sarà dovuto secondo le regole ordinarie.