L’articolo 145 della bozza di Legge di bilancio 2021 rappresenta uno dei passaggi fondamentali della manovra a sostegno degli enti locali.
Conferma l’incremento per l’anno 2021 del Fondone COVID (art. 106 DL 34/2020 rifinanziato dall’art. 39 DL 104/2020) nella misura di 500 milioni di cui 450 milioni a favore dei Comuni e 50 milioni a favore delle Province.
Così come è stato per il 2020, la ripartizione del Fondone per l’anno 2021 avverrà con decreto ministeriale da adottare entro il 28 febbraio 2021 e questo lascia una ragionevole attesa sulla proroga, ipotizzabile al 31 marzo, della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.
Al comma 2 dell’art. 145 è specificato che le risorse complessive del Fondone, vale a dire tutto quanto erogato nel corso del 2020 e nel corso del 2021, sono destinate a ristorare il biennio 2020-2021 delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio sono vincolate in avanzo di amministrazione. Resta fermo il criterio per cui quanto ricevuto in eccesso, sulla base della certificazione al 31.12 di ciascun anno, deve essere restituito.
Il tenore letterale del comma non deve trarre in inganno laddove cita “sono destinate a ristorare il biennio 2020-2021 delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” in quanto deve essere indubbio, previsto anche nello schema di decreto per la certificazione pubblicato da RGS lo scorso 3 novembre e ribadito al comma 6 del citato art. 145, che le risorse possono essere destinate ANCHE al finanziamento delle maggiori spese sostenute dagli enti a causa dell’emergenza epidemiologica.
In merito alla certificazione che gli enti dovranno rendere è prevista la scadenza, per le risorse 2021, al 31 maggio 2022 e, al comma 9 dell’art. 145, è prevista la proroga al 31 maggio 2021 della scadenza per la trasmissione della certificazione per le risorse 2020.
Alla luce di tutto quanto sopra la “corsa” all’impegno al 31.12.2020 delle spese straordinarie afferenti la pandemia può cessare permettendo agli enti locali di provare a disegnare una programmazione degli interventi e delle necessità di più ampio respiro senza il timore di perdere le risorse assegnate che, pur in costante presenza di evidenti necessità, rischiavano di non riuscire ad essere impegnate nel rispetto dei principio contabili.