Il Decreto n. 212342 pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, di certificazione degli utilizzi del Fondone COVID, presenta diverse criticità, non solo in merito alle entrate analizzate (nostra news) ma anche sul fronte delle spese “ammissibili”.
L’analisi per determinare la differenza di spesa tra l’anno 2019 e l’anno 2020 confronta i dati dell’impegnato di competenza che dovrebbero essere pre-compilati attingendo dal file xbrl del Rendiconto 2020 trasmesso a BDAP. Ricordiamo che la scadenza per la trasmissione a BDAP dei dati di Rendiconto cade 30 giorni dopo l’approvazione del documento stesso che, attualmente, deve avvenire entro il 30 aprile 2021, stessa data della scadenza per la presentazione della certificazione.
Gli enti potranno inserire manualmente i valori dell’impegnato, successivamente verranno sovrascritti con l’acquisizione da BDAP. Sarebbe auspicabile una proroga della data di presentazione della certificazione in linea con la scadenza per la trasmissione alla BDAP dei dati di Rendiconto.
In merito alla natura delle maggiori spese a seguito dell’emergenza epidemiologica e giustificabili nel Fondone sono indicate, a titolo esemplificativo, quelle per l’acquisto di DPI, di materiale e macchinari per la sanificazione, misuratori di temperatura , plexiglass, ecc….lasciando ampio spazio ad interpretazioni in merito all’utilità ed al legame con la pandemia di molte altre tipologie di acquisto di beni o servizi. Sono, poi, indicate come ammissibili le spese per trasferimenti correnti e contributi per investimenti sempre per le medesime finalità TRANNE spese per trasferimenti a famiglie/imprese per agevolazioni TARI.
Veniamo al “grande assente” ovvero il fondo pluriennale vincolato. Il decreto prevede, in effetti, la possibilità di indicare FPV ma solo per la quota di parte corrente, costituita in sede di riaccertamento ordinario, derivante da fatti sopravvenuti. Questo significa, e ce lo ricorda bene il decreto riportando anche un estratto del principio contabile 4/2, paragrafo 5.4.2, che, ad esempio, eventuale FPV creato per lavori di adeguamento degli edifici scolastici non sarà considerato come finanziabile dal Fondone. Eppure questo tipo di manutenzione, dettata dalle norme in materia di sicurezza in epoca di pandemia, è dovuta e non necessariamente può o deve terminare al 31.12.2020. L’emergenza Covid-19, oggi è chiaro più che mai, non terminerà con la fine dell’anno; il Fondone non costituisce entrata vincolata ai sensi di legge ed ecco, allora, che lo strumento dell’FPV non riconosciuto nella sua totalità diventa l’ennesimo problema in sede di certificazione.
Se può essere ammesso a certificazione quanto è stato formalmente impegnato un’ altra difficoltà potrebbe emergere per tutti gli enti ricompresi nell’elenco dei beneficiari del fondo art. 112-bis per i comuni maggiormente danneggiati dalla pandemia. Il Comunicato ministeriale che definisce le quote di competenza degli enti è stato pubblicato il 22 ottobre scorso e non è detto che tutte le somme erogate potranno essere impegnate entro il 31.12.2020. I prospetti della certificazione, però, in automatico, compilano le quote di contributi a ristoro (tra cui il 112-bis) e le portano in detrazione al totale della maggior spesa (impegnata) dichiarata dall’ente.
Alla luce di tutto quanto sopra è opportuno che gli enti che si apprestano a predisporre la delibera della salvaguardia degli equilibri e le variazioni collegate pongano particolare attenzione alla questione dell’utilizzo fatto fino ad oggi e che si ipotizza di fare entro fine anno del Fondone COVID che, da quanto emerge dal Decreto per la sua certificazione, si avvicina più ad un fondo di cassa che di competenza vera e propria.