Riportiamo di seguito gli ulteriori orientamenti applicativi pubblicati ieri sul sito istituzionale dell’Agenzia.
L’argomento più ricorrente degli ultimi pareri resta sempre quello delle progressioni economiche orizzontali.
Un dipendente in congedo straordinario ex art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001 può partecipare alla selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale?
In relazione alla questione posta, per quanto di competenza, si evidenzia che la posizione di temporanea estraneità del dipendente all’ambiente di lavoro, che possa derivare dalla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001 o di altro istituti giuridico, non dovrebbe rappresentare, di per sé, motivo sufficiente per escluderlo dalla partecipazione a quei momenti di esame dell’operato dei singoli dipendenti che può portare all’acquisizione del beneficio della progressione economica orizzontale o alla fruizione dei compensi di produttività.
Tuttavia, a tal fine, anche per questo personale devono trovare applicazione le regole generali concernenti le progressioni economiche orizzontali contenute nell’art.16 del CCNL del 21.5.2018.
Relativamente alla sussistenza nella fattispecie concreta dei requisiti necessari per la partecipazione ad una procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche, espressamente indicati nel richiamato art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018, la questione costituisce materia gestionale.
A tale ultimo proposito, si ritiene utile rammentare che l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.
E’ compatibile il ruolo di Responsabile del Settore Polizia Municipale/Comandante di personale assunto con tali specifiche mansioni nella Categoria D, con quello di Responsabile di altri Settori tipicamente Amministrativi (es. Servizi sociali, scolastici, culturali)?
Con riferimento alla questione in oggetto, per quanto di competenza, si ritiene opportuno segnalare la deliberazione dell’ANAC del 27.02.2019 n° 333 che sussume una interpretazione estensiva, dal punto di vista soggettivo, del disposto dell’articolo 1, comma 221, della legge 28.12.2015, n° 208.
Involgendo tuttavia il quesito anche un aspetto oggettivo (la natura dei servizi che si vorrebbero affidare) che costituisce materia riferibile esclusivamente all’interpretazione di disposizioni legislative concernenti l’ordinamento istituzionale della Polizia locale, esso esula dall’ambito di competenza della scrivente Agenzia, il quale in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, è limitato alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari.
Eventuali indicazioni interpretative in proposito, ove ritenute necessarie per orientare l’attività gestionale dell’ente, potranno essere acquisite presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di legislazione sul lavoro pubblico.
Qualora le festività infrasettimanali siano escluse dall’orario di servizio dell’Ente quale trattamento economico sarebbe dovuto in tali giornate al personale turnista appartenente al servizio di Polizia Locale eventualmente richiamato in servizio per specifiche esigenze che dovessero sopravvenire?
Con riferimento alla questione in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.
Tanto premesso, per quanto di competenza, si deve anzitutto rilevare che se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale.
Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa.
Ogni valutazione o decisione in ordine alla eventualità di consentire comunque a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente riconducibile all’autonomia gestionale dell’ente che dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale.
Premesso quanto sopra, circa la determinazione del trattamento giuridico ed economico spettante per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, nel caso in cui l’ente abbia previsto un orario di servizio all’interno del quale per tutti i servizi e tutti gli uffici, (e dunque per tutto il personale, sia esso turnante sia non inserito in turnazione) sia esclusa la prestazione lavorativa nelle giornate di festività infrasettimanale, si ritiene opportuno richiamare l’orientamento applicativo RAL 790 pubblicato sul sito istituzionale www.aranagenzia.it – Orientamenti applicativi contratti ex comparto confluito in “Funzioni locali” – Regioni ed Autonomie Locali – Orario di lavoro – Attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo che, di seguito, si riporta.
“RAL 790
In relazione al quesito siamo del parere che:
• al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), debba essere applicata la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);
• al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell’art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);
• al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l’orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell’art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, vuoi ai fini del completamento dell’orario d’obbligo vuoi ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.
Al personale turnista, naturalmente, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell’arco della settimana, spetta l’indennità di turno chiaramente disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall’art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
La disciplina del citato art. 24, comma 1, può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato. In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l’indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina dell’art.24, comma 1(compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).”
Riguardo ai contenuti del richiamato orientamento, tuttavia, si ritiene doveroso evidenziare che la norma di cui all’art. 24, comma 2 prende esclusivamente in considerazione il personale che per particolari esigenze di servizio (e quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale, presti la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale.
Secondo la ratio della clausola, quindi, la disciplina ivi contenuta dovrebbe essere riservata esclusivamente a quei lavoratori che non siano ordinariamente coinvolti in un regime di turnazione poiché, come noto, secondo la più coerente e corretta applicazione dell’istituto di cui all’art. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, l’orario di lavoro del personale inserito nell’organizzazione del lavoro per turni ricomprende necessariamente anche le domeniche (fermo restando l’obbligo di garantire al lavoratore che presta la sua attività di domenica il recupero del riposo settimanale in altro giorno, secondo il turno assegnato) e le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.
Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio.
In considerazione di quanto precede, pertanto, a parere della scrivente Agenzia, in una fattispecie quale quella in esame, l’utilizzazione dell’istituto di cui all’art. 24, comma 2 e del trattamento ivi previsto anche a favore del personale turnista che per il particolare orario di servizio adottato non sia tenuto a svolgere lavoro in giornata festiva infrasettimanale, ove non gestita con responsabilità ed in relazione ad esigenze di carattere effettivamente eccezionale e straordinario, potrebbe risultare una misura elusiva della corretta applicazione del trattamento normativo ed economico spettante al personale turnista.
Al riguardo, si ricorda che, l’orientamento applicativo formulato dall’Aran in materia di turnazione in giornata di festività infrasettimanale, ha trovato conferma nelle diverse pronunce della Corte di Cassazione che sono intervenute su tale particolare aspetto della disciplina contrattuale dell’orario di lavoro del personale.
Qualora una controversia giudiziaria che verta sull’interpretazione di normativa contrattuale collettiva nazionale di lavoro si concluda in primo grado con una sentenza non confermativa della pareristica di parte pubblica in materia gli enti possono continuare a conformarsi a tale pareristica? In questo caso non risulta doveroso esperire la procedura di interpretazione autentica prevista dall’articolo 2, comma 7, del CCNL 21.05.2018?
Con riferimento alla questione in esame, si ritiene preliminarmente opportuno precisare che, a prescindere da ogni considerazione nel merito della decisione di un Tribunale, essa costituisce una sentenza di primo grado non confermata da altri gradi di giudizio e, pertanto, non può essere considerata un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Inoltre, sulla base dell’art. 41, comma 6, del d.l. n. 207 del 2009, sembra doversi ritenere ancora sussistente il divieto di estensione dei giudicati (“6. Il divieto di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008).
Per quanto attiene poi all’eventuale necessità di esperimento, in un caso quale quello in esame, della procedura di interpretazione autentica di cui all’art. 49 del d.lgs n. 165 del 2001, si deve rilevare che in base al tenore letterale della locuzione “qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità”, prevista dall’art. 2, comma 7, del CCNL 21.05.2018, tale procedura può avere corso solamente laddove sussista un conflitto interpretativo di rilievo ed estensione generale, condizioni di per sé non rilevabili a motivo di una sentenza di primo grado peraltro resa in un procedimento giudiziario dove lo stesso Giudice non ha ritenuto necessario, per poter definire la lite, far ricorso all’interpretazione autentica della normativa contrattuale prevista dall’art. 64 del d.lgls 165/2001e smi.
In base all’art. 16, comma 10, del CCNL del comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018 sono fate salve le procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ancora in corso alla data di sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL. In tale ipotesi quale decorrenza dovrà avere il riconoscimento del beneficio?
Con riferimento alla problematica in esame si ritiene opportuno evidenziare che l’art.16, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali fa espressamente salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del suddetto CCNL, sulla base, evidentemente, di decisioni già adottate in materia con contratti integrativi antecedenti al 21.5.2018, e, quindi, nel rispetto delle pregresse disposizioni contrattuali nazionali e delle prassi applicative già seguite, anche per ciò che attiene alla decorrenza del riconoscimento del beneficio.
A tale ultimo riguardo si deve tener presente che, a suo tempo, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.7259 del 5.2.2014 ed il Ministero dell’Economia delle Finanze, hanno fornito alcune indicazioni in ordine a tale aspetto, con specifico riferimento anche al profilo dell’eventuale efficacia retroattiva dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali nel regime previgente l’entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del CCNL 21.05.2018.
In particolare, secondo il suddetto dicastero nel previgente regime “…non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”.
Come deve essere interpretato l’art. 16, comma 2, del CCNL del comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018 nella parte in cui recita “ad una quota limitata di dipendenti”?
Con riferimento alla questione in esame, si deve anzitutto chiarire che l’art.16, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, con la locuzione “ad una quota limitata di dipendenti”, non ha in alcun modo inteso “contrattualizzare” tale particolare aspetto della disciplina delle progressioni economiche orizzontali.
Infatti, si tratta solo di un richiamo alla vigenza ed efficacia delle previsioni dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 che rappresentano la cornice legale di riferimento entro la quale si muove la regolamentazione contrattuale, che non ha capacità derogativa o integrativa della stessa, al fine di garantire la premialità e la selettività dell’istituto della progressione economica orizzontale.
Tale disciplina legislativa dispone che: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Tanto premesso, si ritiene necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni dell’Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative.
Pertanto, sulla effettiva portata di tale normativa e, quindi, anche sui contenuti dell’obbligo imposto dal legislatore (che espressamente non fissa alcun preciso vincolo quantitativo) si rinvia alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernerti il rapporto di lavoro pubblico.
La contrattazione integrativa prevista dall’art 7, comma 4, lett. c), del CCNL del comparto delle Funzioni locali in materia di progressione economica orizzontale può modificare il requisito di 24 mesi previsto dall’art. 16, comma 6, dello stesso CCNL?
L’art.16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sostanzialmente ripetendo quanto già previsto dall’art.9 del CCNL dell’11.4.2008, dispone che “Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”.
Al riguardo si deve precisare che il periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, data la mancanza nella disciplina del CCNL di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello alla quale è affidata dall’art 7, comma 4, lett. c) la regolazione de “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”.
Viceversa, si ritiene che possano essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa sia la data alla quale i dipendenti devono possedere il requisito del periodo minimo di permanenza di 24 mesi nella posizione economica in godimento, sia eventuali ulteriori presupposti e condizioni legittimanti la partecipazione dei dipendenti alle procedure selettive per l’attribuzione della progressione economica orizzontale quali, ad esempio, la presenza in servizio del personale ad una determinata data.
Si ritiene opportuno al riguardo rammentare che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, 5° periodo, del dlgs. 165/2001 e smi.” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
La contrattazione integrativa prevista dall’art 7, comma 4, lett. c), del CCNL del comparto delle Funzioni locali del 21.05.2018 in materia di progressione economica orizzontale può stabilire, ai fini dell’applicazione dell’istituto, un arco temporale di cui tener conto nella valutazione del personale diverso da quello triennale previsto dall’art. 16, comma 3, del CCNL?
l’art.16, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente dispone che “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”
L’inequivoco tenore letterale della clausola contrattuale, ai fini della sua applicazione, richiede espressamene le valutazioni del triennio antecedente l’anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto e non consente soluzioni diverse volte ad introdurre, nella procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale, elementi derogatori quali il calcolo della media delle valutazioni conseguite in un periodo inferiore al triennio considerato dalla norma contrattuale nazionale.
Si ritiene utile precisare che il triennio indicato nella richiamata norma non rappresenta un requisito di partecipazione ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.
Si ritiene opportuno infine rammentare che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, 5° periodo, del dlgs. 165/2001 e smi.” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.