Dovrebbe arrivare già nelle prossime ore il nuovo Dpcm anti-Covid. Le disposizioni contenute nel nuovo decreto, si legge nella bozza che circola in queste ultime ore, si applicheranno dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Per ciò che concerne in particolare le pubbliche amministrazioni, va segnalata innanzitutto la nuova sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali, “ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto” (ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti).
Si ribadisce, inoltre, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
Ciascun dirigente dovrà perciò riorganizzare con immediatezza l’operatività dei propri uffici assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità.
Ogni dirigente dovrà poi altresì adottare nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Resta confermato, infine, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.