Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel tardo pomeriggio di oggi il c.d. decreto “Ristori”, contenente un pacchetto di misure dirette a fornire sostegno agli operatori dei settori economici più colpiti dalle restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm adottato dal Governo.
In giornata era trapelata una bozza del provvedimento che già anticipava le misure previste, i relativi beneficiari e i requisiti per accedere agli indennizzi e alle altre misure di sostegno.
Nel decreto sono contenute anche diverse norme di interesse per le autonomie locali.
In particolare segnaliamo l’introduzione di una speciale disciplina derogatoria temporanea (della durata di un anno) finalizzata a “svincolare” le nuove assunzioni di personale della Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.
Si prevede infatti che:
- le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296;
- la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limite di spesa concernente il lavoro flessibile);
- le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.