Con deliberazione n. 134 /2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una richiesta di parere in merito al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili) e le nuove disposizioni in materia di assunzione del personale dei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, introdotte dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il comune istante ha chiesto in particolare di conoscere se anche nel nuovo quadro normativo disegnato dal suddetto decreto-legge e reso operativo a decorrere dal 20 aprile 2020 dal decreto del Ministro della pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno) 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva prevista dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n 68, resti esclusa dal tetto di spesa per le nuove assunzioni e dal tetto complessivo della spesa per il personale previsto dall’articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
A questa domanda i Giudici hanno dato risposta negativa, stante l’evidente discontinuità di impostazione tra la normativa appena introdotta e la precedente disciplina limitativa delle assunzioni basata sui tetti di spesa e sulla limitazione del cosiddetto turn-over.
Ma anche il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si riferiscono alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz’altra specificazione, e si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», inducono la Sezione a non ritenere possibili eccezioni non espressamente enunciate, come ad esempio quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni.
La discontinuità della nuova disciplina rispetto ai precedenti vincoli di spesa e il tenore letterale della norma oggetto del quesito, che offre una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale, hanno portato pertanto il Collegio a concludere che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non possa ritenersi esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà comunque rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.