Come segnalato in precedenza, la Commissione Bilancio ha concluso da poco l’esame in sede referente del ddl n. 1925, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. decreto “Agosto”).
Tra le novità dell’ultima ora c’è anche la nuova modifica dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, già novellato dall’art. 74 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con cui si proroga dal 31 luglio fino al 15 ottobre 2020 la possibilità di equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, laddove prescritto dalle autorità sanitarie competenti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:
1. del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
2. di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che rendono rischioso recarsi sul posto di lavoro nella situazione di emergenza epidemiologica.
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, inoltre, queste categorie di lavoratori dovranno svolgere di norma la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Da segnalare, infine, l’importante precisazione secondo la quale il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, da parte dei dipendenti pubblici, non solo è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero, ma è altresì escluso dal periodo di comporto.