Pubblichiamo la Nota di lettura emanata dall’Anci in data 24 settembre 2020 con cui si illustra il funzionamento del nuovo regime assunzionale dei Comuni delineato con il decreto interministeriale del 17 marzo 2020 e con la circolare applicativa del 13 maggio 2020 (pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre).
La Nota sembra recepire in toto gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la citata circolare, fatta eccezione per un passaggio concernente la salvaguardia delle procedure avviate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina limitativa. A tal proposito, infatti, l’Anci ha ritenuto importante precisare che il richiamo alla valutazione della «capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma» debba considerarsi riferito ai soli enti che, in ragione degli effetti finanziari determinati dall’opzione assunzionale in questione, registrerebbero a partire dal 2021 un rapporto fra spese per il personale ed entrate correnti nette tale da connotarli quali enti «con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è [dunque] richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate» (cfr. Tabella 3 della Circolare), nei termini previsti dalla norma primaria e dalla stessa Circolare.
Un’altra interpretazione, che pure può scaturire da taluni passi della nota ministeriale, vedrebbe un obbligo di rientro immediato, evidentemente non coerente con la finalità espressamente indicata nella Circolare e oggettivamente non raggiungibile e pertanto irragionevole («per non penalizzare i comuni che, prima della predetta data [il 20 aprile 2020], hanno legittimamente avviato procedure concorsuali con il previgente regime»).
In particolare, si ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un Comune nella cosiddetta fascia intermedia (la terza fattispecie classificata dalla Circolare), ossia quella che caratterizza gli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al Comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute. Pertanto, in definitiva, il parametro soglia che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate ante 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell’ente ai fini dell’applicazione delle nuove regole assunzionali.
L’Associazione, poi, non ha perso l’occasione di rimarcare con forza la necessità di un intervento normativo finalizzato ad escludere dal calcolo quelle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria (quali ad esempio: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada), nonché i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (in continuità con la disciplina di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006) e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione.