Come noto, l’art. 56 quater comma 1 lett. a) del CCNL Enti Locali del 21.05.2018 prevede che: “1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/ 1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sino; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali”.
Secondo il giudice del lavoro di Ivrea (sentenza n. 112 dello scorso 31 agosto), la cit. clausola contrattuale, nell’individuare il Fondo Perseo Sirio come destinatario di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali ai sensi dell’art. 208 comma 4 D.Lgs. 285/1992, consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche.
Lo si desume anzitutto dal chiaro tenore letterale della norma sopracitata che appunto fa salva la volontà di “conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta“.
Alla medesima conclusione, inoltre, deve giungersi facendo applicazione dell’art. 1367 c.c. in forza del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno“. Ciò in quanto – come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente – se si accedesse alla tesi secondo cui la norma si limiterebbe a far salva la precedente iscrizione a un fondo diverso solo per il passato e non anche per il futuro, la disposizione in esame risulterebbe totalmente inutile. Infatti, l’Amministrazione non potrebbe in ogni caso – e a prescindere da una disposizione del CCNL – prelevare coattivamente le somme già accantonate dal lavoratore in altro fondo per destinarle forzosamente al Fondo Perseo Sirio, andando così ad interrompere un rapporto contrattuale in essere fra terzi soggetti.
Ad avviso del giudice, quindi, non si vede quale altro e diverso significato possa essere attribuito alla normativa in esame rispetto a quello fatto proprio dalla parte ricorrente.
Ne consegue che il ricorrente, il quale aderisce sin dal 21.03.2013 ad altro Fondo di previdenza complementare, ha certamente il diritto di conservare la sua adesione come espressamente previsto dall’art. 56 quater lett. a) CCNL comparto enti locali.