Il TAR della regione Lazio, con sentenza n. 5788/2020, aveva ritenuto illegittima, per carenza di motivazione, l’applicazione dei coefficienti massimi previsti dal metodo normalizzato per le tariffe TARI della categoria degli studi professionali, annullando le relative delibere tariffarie (si veda news). Sul tema si è espresso anche il TAR Campania (sentenza n. 3664/2020), ponendosi però in parziale contrasto con la precedente pronuncia, ritenendo infatti di non accogliere il ricorso relativo alle delibere tariffarie 2018 e 2019 impugnate, per difetto di motivazione, da un’attività alberghiera.
Nello specifico, la ricorrente lamentava, tra le molteplici motivazioni, un profilo di illegittimità per assenza di motivazione relativamente alla scelta di determinare una tariffa superiore a quella prevista per le utenze domestiche “sebbene la tipologia di rifiuti prodotti sia pressoché identica a quella di una abitazione familiare e le strutture alberghiere presentino mediamente superfici inidonee alla produzione di rifiuti (es. parcheggi, corridoi, etc.) e, sotto distinto profilo, la maggiore quantità di rifiuti eventualmente prodotta dagli esercizi alberghieri troverebbe già adeguata remunerazione in ragione dell’elevata estensione delle superfici tassabili cui va commisurato il tributo”.
Con riferimento alla disparità di trattamento, i giudici hanno affermato che i costi del servizio di gestione dei rifiuti risultano ripartiti dagli atti impugnati secondo criteri e in misure proporzionali e ragionevoli tra utenze domestiche e non domestiche tenuto conto della non trascurabile capacità produttiva di queste ultime in relazione alla loro varia natura, richiamando altresì sia l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 che “nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, impone di valutare non solo la quantità di rifiuti prodotti dalle singole fasce di utenza, ma anche la tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche” sia la giurisprudenza (TAR Toscana n. 627/2014; TAR Sardegna n. 348/2011; TAR Piemonte n. 3408/2007) che in merito proprio alle attività alberghiere ha affermato che è legittimo addebitare un maggior carico rispetto alle utenze domestiche perché costituisce dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti, tenuto conto che negli esercizi alberghieri, rispetto alle utenze abitative, si dà luogo ad un ricambio della clientela, anche giornaliero.
In merito alla mancata indicazione della motivazione relativa alla diversificazione delle tariffe imputate alle diverse categorie, il TAR ha affermato che “Il rilievo collide con l’art. 13 della L. n. 241/1990 controvertendosi di atti amministrativi di carattere generale rivolti ad una pluralità di destinatari che non necessitano di motivazione, con particolare riguardo all’eventuale previsione di differenziazioni per alberghi”.
Secondo i giudici infine non è predicabile alcun onere motivazionale considerato anche che le delibere impugnate contengono la conferma delle tariffe deliberate per annualità precedenti, non generando quindi alcun aggravamento del carico tributario.