Con deliberazione n. 43/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata è tornata a pronunciarsi sul tema della determinazione dei compensi spettanti agli amministratori locali ex art. 82, comma 1, TUEL.
In proposito la Sezione, ponendosi in continuità con i precedenti approdi giurisprudenziali, è tornata a ribadire la riduzione della metà dell’indennità nei confronti del lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 81 TUEL, risultando irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rapporto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro autonomo; tale disciplina si applica anche ai rapporti di lavoro che presentano le caratteristiche indicate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (jobs act).
Diversamente l’art. 82, comma 1, TUEL non troverà applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c. e ai contratti di lavoro a progetto ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 (normativa applicabile ratione temporis per i contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015).