La bozza del DL Agosto pubblicata ieri prevede, come ampiamente anticipato, l’integrazione del fondo funzioni fondamentali per circa 1,5 miliardi sebbene le aspettative da parte del comparto pubblico fossero più alte.
L’articolo 26 specifica che il riparto avverrà, con Decreto Interno – MEF, entro il 20 novembre 2020 e sarà definito sulla base della prosecuzione del lavoro svolto dal tavolo tecnico istituito ai sensi del DL 34/2020 e sulla base delle somme già erogate agli enti il 24 luglio scorso, quota a saldo del medesimo fondo quantificato ai sensi dell’art. 106 DL Rilancio.
AL comma 2 dell’articolo 26 sono esplicitate le azioni finalizzate al monitoraggio e al controllo della ripartizione del fondo in capo agli enti. Entro il 28 febbraio 2021 saranno messi a disposizione i modelli che gli enti dovranno compilare e trasmettere obbligatoriamente entro il 30 aprile 2021 al Ministero tramite l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 30 aprile 2021, termine perentorio, comporta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite. Tali certificazioni costituiranno il giustificativo ai fini della verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021 per la successiva, eventuale, regolazione contabile di cui comma 1, art. 106 DL Rilancio.
Ma veniamo al punto che, per la prima volta seppur con scarsa chiarezza, sembra fare riferimento al dibattuto argomento delle “riduzioni Covid Tari”. Sempre al comma 2 del citato art. 26 è specificato: “La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio.” Ora, una deliberata riduzione della Tari a favore dei soggetti maggiormente danneggiati dal lockdown (tipicamente attività commerciali ma non solo), rientra certamente nel concetto di “intervento autonomamente assunto dall’Ente” e pertanto il mancato gettito derivante dall’operazione di soccorso attuata dal Comune sarebbe escluso dai conteggi finali tesi ad attestare la congruità del Fondo funzioni fondamentali assegnato al Comune stesso.
La genesi della scelta della stragrande maggioranza delle Amministrazioni Comunali di concedere agevolazioni sulla TARI è indubbiamente da attribuire, in primo luogo, a quanto indicato da ARERA nella Delibera n. 158/2020. Vale la pena ricordare che proprio la Delibera 158 di ARERA è stata oggetto di diverse contestazioni, a partire dalla nullità del ruolo di fonte contabile alla “imposizione” del metodo di conteggio delle agevolazioni, ma ha costituito il punto di partenza per le considerazioni e le scelte degli Amministratori in quanto la finalità della stessa era di mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. In secondo luogo, oltre ad una questione di buon senso e di soccorso alla cittadinanza, i Comuni hanno visto nel Fondo funzioni fondamentali di cui art. 106 del DL Rilancio il giusto strumento per far fronte all’impatto negativo dovuto all’emergenza sanitaria sui propri bilanci e sul contesto sociale del territorio. Rientra innegabilmente tra le funzioni fondamentali di un Comune individuare le misure necessarie per far fronte alle emergenze della cittadinanza causate da eventi non governabili dai cittadini e non riconducibili a libere scelte dei contribuenti. In attesa di chiarimenti in merito auspichiamo che le indicazioni del legislatore tengano nella giusta considerazione la reale, drammatica, situazione che si trovano ad affrontare gli enti territoriali sempre più spesso chiamati a dover decidere nell’emergenza e nella fretta ma obbligati, a posteriori, a seguire regole che arrivano sempre troppo tardi e a cose fatte.