Con l’art. 19 della bozza del decreto “Agosto” il Governo mette a regime la possibilità per gli enti locali di avvalersi delle nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali introdotte di recente dal D.L. n. 34/2020.
Viene infatti prevista la modifica dell’articolo 249, comma 1, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con la soppressione delle parole «e fino al 31 dicembre 2020».
Ricordiamo che le previsioni contenute nel cit. art. 249 del D.L. n. 34/2020 hanno introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di svolgere le procedure concorsuali in modalità decentrata e attraverso un massiccio ricorso all’utilizzo di strumenti digitali in tutte le fasi del concorso: dalle modalità di presentazione delle domande di partecipazione (SPID e PEC), alle comunicazioni per il candidato, fino allo svolgimento delle prove, anche orali (in videoconferenza) e per i lavori delle commissioni esaminatrici.
Siamo tuttavia in presenza di una mera facoltà e non di un obbligo, sicché gli enti potranno anche decidere di optare per l’utilizzo di metodologie più “tradizionali”.