Con deliberazione n. 96/2020 PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti evidenzia come l’applicazione delle disposizioni del c. 555 dell’art. 1 della L. 147/2013, comportanti l’obbligo di messa in liquidazione (entro sei mesi dall’approvazione dell’ultimo bilancio) degli organismi partecipati che rilevino perdite di esercizio per quattro degli ultimi cinque esercizi, debba seguire un criterio sostanziale; pertanto, anche nel caso in cui, solo attraverso l’ultimo bilancio si ricostruisse una situazione deficitaria dell’azienda speciale risalente ad esercizi pregressi, si determinerebbero comunque i presupposti per l’avvio della liquidazione.
Così si sono espressi i magistrati contabili sul punto: “Questa Sezione ritiene, ai fini dell’applicazione della disposizione appena richiamata (c. 555 art. 1 L. 147/2013 ndr), che si debba dare rilievo all’effettiva situazione finanziaria, indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell’accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite. In buona sostanza le perdite riferite a più esercizi finanziari (anni precedenti) qualora non siano state certificate annualmente con l’approvazione del relativo bilancio d’esercizio, e siano state accertate successivamente in un unico contesto (approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio), rappresentano in ogni caso il quadro finanziario di riferimento ai fini dell’operatività di detta norma.
E d’altra parte, l’accertamento tardivo non può eludere un eventuale dato oggettivo rappresentato dalla reiterazione del fenomeno delle perdite. Se così non fosse sarebbero premiate quelle aziende e quegli enti che non abbiano dato contezza dei dati reali di bilancio, precludendo l’applicazione della disposizione in argomento”.