Il Decreto Legge 16 luglio 220, n. 76 – Decreto Semplificazioni – pubblicato in GU n. 178 del 16.07.2020 è entrato in vigore il 17 luglio 2020.
E’ importante evidenziare la data di entrata in vigore per interpretare nel modo corretto quanto previsto all’articolo 8 comma 1 lettera) del Decreto stesso, che di seguito riportiamo: “d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.”
Come è noto l’articolo 21 del Codice dei contratti definisce la programmazione dei lavori pubblici statuendo, per le opere di importo superiore ai 100.000 euro, il preventivo inserimento nei documenti di programmazione, elenco annuale e piano triennale, per poter procedere con l’iscrizione a bilancio di previsione dei lavori stessi e delle relative fonti di finanziamento.
Proprio su questo passaggio interviene la semplificazione dell’articolo 8 sopra riportato; gli enti possono avviare le procedure di affidamento dei lavori (ovviamente trovandone opportuna copertura contabile) anche in assenza di specifica indicazione nel DUP, nell’elenco annuale o nel programma triennale a condizione di adeguare ed aggiornare i documenti di programmazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.
Evidenziamo che, nell’ambito del documento contenente proposte di modifica ed integrazione al Decreto Semplificazioni predisposto da ANAC, l’Autorità che pur condivide la necessità di attuare misure straordinarie in questa fase storica evidenzia quanto segue:
“Carenza dei documenti di programmazione
Sempre a prescindere dalla sussistenza di concreti motivi d’urgenza, il comma 1, lettera c) della norma in esame prevede che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possano essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19. A tale riguarda corre l’obbligo di precisare che l’Autorità nell’ambito delle sue attività ha sempre evidenziato l’importanza di una seria programmazione degli interventi e, in particolare, della corretta individuazione dei fabbisogni e della stima delle risorse necessarie, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità nella spendita di denaro pubblico. La previsione in esame rischia, invece, di legittimare comportamenti disfunzionali delle amministrazioni e, ancor peggio, di sanare carenze pregresse, consentendo l’avvio di procedure di aggiudicazione in assenza di una specifica programmazione anche laddove tale mancanza non dipenda dall’emergenza sanitaria, ma sia imputabile esclusivamente ad omissioni della stazione appaltante. L’Autorità suggerisce di circoscrivere l’ambito di applicazione della deroga alle ipotesi di urgenza/emergenza per le quali occorre necessariamente prescindere dalla programmazione, non essendo i relativi interventi prevedibili anticipatamente.”