In sede di Rendiconto 2019 tutti gli enti hanno dovuto confrontarsi con l’applicazione obbligatoria del metodo ordinario di calcolo del FCDE così come previsto al punto 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
Per molti Comuni in particolare tale disposizione ha portato alla rilevazione di un disavanzo di esercizio per il maggior peso del FCDE. Gli effetti fortemente negativi erano facilmente immaginabili tanto che con il Decreto Milleproroghe, poi convertito in Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il legislatore ha previsto una modalità agevolata per il ripiano del disavanzo da FCDE.
L’articolo 39-quater del Milleproroghe dispone: “1. Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell’ente locale, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell’accertamento dei proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.”
La possibilità di ripianare il disavanzo da FCDE in un periodo massimo di 15 anni, a quote costanti, a partire dal 2021 è prevista solo per la quota derivante dalla differenza tra FCDE a rendiconto 2018 (metodo semplificato) + FCDE a bilancio 2019 – utilizzi di FCDE per stralcio e il valore del FCDE a rendiconto 2019 (metodo ordinario).
Si verificano, pertanto, due casi: enti che hanno registrato un disavanzo pari alla differenza di cui sopra ed enti che hanno registrato un maggior disavanzo rispetto alla differenza di cui sopra e che potranno beneficiare del metodo di ripiano agevolato solo per la quota risultante dalla formula di cui art. 39-quater comma 1.
Il ripiano del disavanzo da FCDE deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, previo parere dell’Organo di Revisione, entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto. Entro e non oltre il 15 agosto gli enti interessati dovranno, pertanto, deliberare al fine di non incorrere nelle azioni previste per la mancata approvazione del rendiconto.