La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti, con deliberazione n. 157/2020, ha ribadito il divieto di copertura delle passività che emergono, durante la fase liquidatoria, in capo ad organismi partecipati (nel caso specifico società e consorzio) da enti pubblici. Nello specifico, i magistrati contabili hanno evidenziato che “Tenuto conto della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, infatti, l’apporto finanziario richiesto al socio, comunque articolato formalmente, è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale, al solo e circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 88/2018/PAR).
In riferimento alle società, ove si decidesse di effettuare dei trasferimenti diretti a colmare l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza si porrebbe in essere un’operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico e, anzi, si giungerebbe al paradosso di sconfessare la scelta originaria di operare per mezzo di una società di capitali piuttosto che in forma diretta.”