I periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono interamente valutabili ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020.
Come noto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 25, comma 1, ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo (anche detto “congedo COVID-19”) previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.
Per tale congedo è stata riconosciuta “una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”, nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.
Numerose Amministrazioni pubbliche avevano tuttavia sollevato dei dubbi circa la valutabilità di detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), tanto da indurre l’Inps ad intervenire con gli opportuni chiarimenti.
Come ricordato dall’Istituto, i periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).
Occorre rammentare, inoltre, che l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che “l’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, conformemente al parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha confermato che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Nel presente messaggio si precisa, infine, che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.