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L’agente contabile di fatto risponde agli stessi obblighi dell’agente contabile di diritto

Con Sentenza 155/2020 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti afferma che, pur in assenza di formale nomina di agente contabile di diritto, colui che svolge le funzioni di agente contabile di fatto non può sottrarsi ai medesimi obblighi e adempimenti di chi riveste, ufficialmente nominato, lo stesso ruolo.

La Sentenza richiama l’articolo 93 del TUEL “Responsabilità patrimoniale” che al comma 2 prevede: “2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti” e specifica 
“Infondato è il motivo di doglianza riguardante gli asseriti minori obblighi cui sarebbe astretto l’agente contabile di fatto rispetto a quello di diritto.

Il tenore letterale dell’art. 93 t.u.ee.ll. – (…) coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti [contabili: n.d.r.] devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (…)>> – pure invocato, non è tale da consentire siffatta alternativa interpretazione, come correttamente affermato dal giudice territoriale. In particolare, del tutto inconsistente è il sillogismo per il quale in mancanza, nel periodo interessato, di un economo regolarmente investito della funzione (e, quindi, di un agente contabile di diritto), mancherebbe l’incarico nel quale ingerirsi, ai sensi della cennata norma, posto che con la stessa il legislatore ha chiaramente inteso riaffermare, in consonanza con pacifici e consolidati principio di contabilità pubblica consacrati nella legge di contabilità di Stato e nel relativo regolamento (cui peraltro pure rimanda), la regola di piena equiparazione di entrambe le figure, laddove il contabile di fatto espleti le medesime mansioni di quello di diritto.”
Emerge, pertanto, come qualsiasi soggetto che, all’interno dell’Ente e nel compimento delle proprie quotidiane attività, maneggi denaro pubblico sia individuato come agente contabile di fatto e, sebbene non sia prevista una figura di riferimento riconducibile ad un agente contabile di diritto ufficialmente nominato al quale rimettere le risultanze della propria attività, lo stesso agente contabile di fatto risponda a tutti obblighi e abbia in capo tutte le responsabilità previste dalla norma.