La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Molise con deliberazione n. 44/2020/PAR ha reso un articolato parere in merito alla dibattuta questione dell’iscrizione del Fondo anticipazioni liquidità a bilancio e a rendiconto ed alle diverse modalità di ripiano del disavanzo, o maggior disavanzo, registrato a rendiconto.
L’intervento della Corte Costituzionale, che con Sentenza del 28 gennaio 2020 n. 4, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute nell’ articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015 e nell’ articolo 1 comma 814 della Legge 205/2017 e ha ribadito e definito il principio di “sterilizzazione” del fondo di liquidità al fine di non migliorare in modo fittizio il risultato di amministrazione, provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell’ente locale. L’efficacia immediatamente vincolante di quanto pronunciato dalla Corte Costituzionale ha portato, in sede di conversione in legge del D.L. 162/2019 cosiddetto “Milleproroghe” nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, all’ inserimento del noto articolo 39-ter che cita:
Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali). – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’ano 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Proprio al fine di inserire, in sede di rendiconto 2019, l’accantonamento al FAL i magistrati contabili del Molise hanno chiarito che non occorre ricalcolare in diminuzione l’avanzo o l’eventuale disavanzo degli esercizi precedenti al 2019; questo in quanto oltre a non essere previsto dalla norma stessa impedirebbe il confronto di cui al comma 2 dell’articolo 39-ter con il risultato dell’esercizio precedente, 2019 su 2018.
Qualora l’inserimento dell’accantonamento al FAL portasse l’ente in disavanzo in sede di rendiconto 2019 o peggiorasse il disavanzo già registrato dall’ente stesso la Sezione interrogata illustra le diverse modalità di recupero del disavanzo individuando i seguenti casi:
– Emersione del disavanzo in sede di Rendiconto 2019 dovuta alla sola iscrizione dell’accantonamento al FAL
– Emersione del disavanzo in sede di Rendiconto 2019 non imputabile alla sola iscrizione dell’accantonamento al FAL in quanto di importo superiore all’accantonamento stesso
– Peggioramento del disavanzo in sede di Rendiconto 2019 entro la misura dell’accantonamento al FAL
– Peggioramento del disavanzo in sede di Rendiconto 2019 oltre l’incremento dell’accantonamento al FAL.