L’articolo 15 della bozza del Decreto “Semplificazioni” è dedicato alla responsabilità erariale e prevede quanto segue:
«1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e le parole “ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”, è aggiunto: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.
2. Limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del pubblico funzionario è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal periodo precedente non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario».
Il primo comma del presente articolo, dunque, chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza contabile (cfr. SS.RR. 18 settembre 1996 n. 58 e Sez. I 28 giugno 1999 n. 813) in materia di responsabilità amministrativa, la nozione di dolo non si identifica con quella di cui all’art. 43 c.p., ovvero come volontà dell’evento dannoso (evento voluto e previsto dal soggetto legato da rapporto di servizio), ma come “ civile contrattuale” determinato dalla volontà di non adempiere agli obblighi di servizio, dalla consapevolezza della natura illecita dell’attività posta in essere, come dolo cd. contrattuale o in adimplendo, come inadempimento di una speciale obbligazione preesistente, quale ne sia la sua fonte e consiste nella coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi e doveri di ufficio e nel proposito di non adempiere l’obbligazione: cfr.,ex plurimis, Sezione giurisdizionale Regione Lazio 29 ottobre 1998 n. 2246 e Sezione giurisdizionale Regione Umbria 20 dicembre 2006 n. 405.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale è stato ancora di recente confermato dalla Sez. I Centr. 13 giugno 2019 n. 136, la quale ha affermato che per integrare il dolo contabile sono sufficienti la coscienza e la volontarietà della condotta.
Con la riforma, pertanto, l’elemento soggettivo del dolo potrà configurarsi soltanto laddove la Procura riuscirà a dimostrare che la condotta censurata è stata posta in essere con la coscienza e volontà di provocare il danno.
Il secondo comma dell’articolo in esame, invece, introduce una parziale e temporanea limitazione di responsabilità per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Fino al 31 luglio 2021, infatti, gli eventi dannosi conseguenti alla condotta attiva dei funzionari pubblici determineranno l’insorgere di responsabilità amministrativo contabile solamente in caso di dolo, mentre per i danni cagionati da omissione o inerzia, la responsabilità erariale continuerà a maturare anche nell’ipotesi della colpa grave. In questo modo, afferma la relazione illustrativa, i pubblici dipendenti avranno maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni o inerzie) rispetto al fare.