Il comma 761 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che “il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente”. Vengono finalmente superati i dubbi circa la corretta attribuzione del mese di possesso in caso di variazione avvenuta nel giorno 15 del mese stesso.
La precedente norma infatti comportava alcuni problemi applicativi riguardo quelle situazioni in cui il possesso fosse stato protratto per lo stesso numero di giorni per entrambi i soggetti coinvolti. Non essendo chiarito in passato a quale soggetto dovesse essere computato il giorno del trasferimento, vi era un concreto rischio di doppia imposizione sul medesimo fabbricato. Si pensi ad es. ad una vendita effettuata il 16 aprile: il venditore possiede dal 1° al 15 aprile; l’acquirente dal 16 al 30 aprile; entrambi per 15 giorni ciascuno.
Neppure l’intervento del MEF era stato risolutivo. Nella Circolare n. 118 del 7 giugno 2000, in tema di ICI, era stato infatti solo precisato che “[…] bisogna prendere in considerazione per l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso”.
Ora la nuova disciplina permette di superare questa impasse. Da un lato viene specificato che il giorno del trasferimento viene computato a carico dell’acquirente. Dall’altro, è previsto che, in caso di possesso protratto per lo stesso numero di giorni, il mese si considera comunque a carico di quest’ultimo.
Appare poi evidente che il criterio fornito dalla disposizione possa comunque essere applicato anche in tutti gli altri casi di variazione, quali ad esempio un cambio di destinazione d’uso.
Per approfondire questo ed altri aspetti della nuova IMU, clicca qui e scarica il Focus.