Con la Risoluzione n. 6/DF emanata in data 15 giugno 2020, il MEF ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per gli enti di procedere all’emissione e alla notifica di avvisi di accertamento di cui al comma 792, art. 1 della Legge n. 160/2019 anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’art. 68, commi 1 e 2 del D. L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari.
Il comma 1 del citato art. 68, nel richiamare la disposizione di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pone, durante il periodo di sospensione in oggetto, il divieto di notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
A tal proposito, il DF ha chiarito che tale divieto si estende anche alle ingiunzioni emesse dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, dal momento che l’art. 68, comma 2 dispone espressamente l’applicazione agli atti appena citati delle disposizioni di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 68.
Tuttavia, con riferimento all’introduzione dell’accertamento esecutivo per gli atti degli enti locali, a norma dell’art. 1 comma 792 dalla Legge di Bilancio 2020, il MEF ha chiarito quanto segue:
“L’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie). In definitiva, quindi, l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale”.
Alla luce di questo, il DF ritiene che nell’ambito dell’applicazione dell’art. 68 del D. L. n. 18/2020, tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159/2015.
In conclusione, dunque, gli enti locali e i soggetti affidatari sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione dei versamenti che si concluderà il 31 agosto 2020.