A partire dal gennaio 2020, le aree fabbricabili pertinenziali al fabbricato non saranno sottoposte ad IMU solo se saranno catastalmente accorpate al fabbricato stesso ossia avendo tale qualificazione ai fini urbanistici.
È quanto previsto dall’art. 1 co. 741 lett. a) della Legge di bilancio 2020 il quale recita: “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché’ accatastata unitariamente”.
La nuova norma pone un principio differente rispetto a quello espresso in precedenza dalla giurisprudenza (si vedano ad esempio le sentenze CTP Vicenza n. 400/4/2017; CTR Lombardia n. 2992/2018; Cass. n. 19161/2004), la quale statuiva come fosse sufficiente il carattere di asservimento e ornamento delle aree nei confronti del fabbricato, anche in assenza di graffatura o accorpamento catastale allo stesso.
In ogni caso, giova evidenziare che la mancata previsione del requisito dell’accatastamento unitario nella precedente normativa IMU genera un diverso trattamento delle situazioni createsi negli anni precedenti rispetto a quelle con decorrenza dal 2020. Ne deriva quindi che nelle procedure di accertamento i Comuni potranno continuare ad applicare i criteri individuati dalla giurisprudenza al fine di definire il carattere di pertinenzialità di aree non accatastate unitariamente ai fabbricati, dovendo considerare l’accatastamento unitario solo a partire dall’anno corrente.