Sta creando un po’ di scompiglio tra gli enti locali la recente delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti campana n. 28/2020, con la quale i Giudici contabili sono giunti ad affermare l’impossibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale in costanza di esercizio provvisorio, anche laddove tali assunzioni fossero state già previste nel piano triennale del fabbisogno di personale.
A ben vedere, tuttavia, questa conclusione si basa sul fatto che detta tipologia di spesa non può essere fatta rientrare in nessuna delle fattispecie derogatorie individuate dall’art. 163, comma 5, del TUEL, non trattandosi, infatti, di spese imposte da norme di legge, ma facoltativamente generate dall’ente, né di spese non frazionabili in dodicesimi, in quanto, proprio per loro natura, certamente scindibili mensilmente, né, infine, di spese finalizzate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi esistenti, in quanto non destinate all’acquisizione di servizi, bensì impiegate per l’assunzione di personale dipendente.
È bene chiarire, però, che nulla vieta di sostenere le eventuali maggiori spese conseguenti alle nuove assunzioni di personale laddove le stesse dovessero risultare contenute nel limite dei dodicesimi, conformemente a quanto si evince a pag. 6 della citata delibera.
Ciò significa che nulla osta all’effettuazione immediata delle assunzioni già programmate nel caso in cui la relativa spesa dovesse trovare copertura nell’ambito degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione triennale deliberato l’anno precedente.
In proposito giova infatti ricordare che il nuovo sistema contabile e di bilancio degli enti locali attribuisce natura autorizzatoria alle previsioni di tutti gli esercizi compresi nel periodo di riferimento (v. punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 2011).