Contrariamente a quanto affermato da alcuni organi di stampa, la legge di conversione del D.L. 18/2020 non fornirà alcun appiglio per il superamento del blocco delle assunzioni implicitamente imposto dalla sospensione del termine previsto dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’emendamento Dessì 103.21, finalizzato ad escludere dalla sospensione dei termini le ipotesi di «silenzio significativo» previsto dalla legge, è stato infatti stralciato dal maxiemendamento poco prima della votazione di fiducia, in quanto ritenuto dal MEF potenzialmente foriero di maggiori oneri.
Per i non addetti ai lavori, ricordiamo che l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all’attivazione delle nuove procedure concorsuali, in modo da assicurare l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento. Di fatti, la comunicazione preventiva è volta a verificare se sussiste personale in disponibilità da ricollocare sui posti che l’amministrazione vorrebbe mettere a concorso, in modo da evitare l’immissione di nuove unità in presenza di personale eccedentario, che rischia la risoluzione del rapporto di lavoro.
La norma prevede un tempo massimo di attesa per il «via libera» di 45 giorni e stabilisce la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione dei suddetti obblighi.