Con delibera n. 31 del 9 aprile 2020 la Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Puglia – ha confermato che le entrate costituite dai proventi da alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientrano tra le entrate vincolate a destinazione specifica di cui art. 180 comma 3 lett. d) del TUEL.
Il Comune che ha posto il quesito ha sollevato l’ipotesi di poter far rientrare tali proventi tra le entrate destinate ad una generica categoria di spesa e pertanto escluse della gestione dei vincoli di cassa di cui art. 195 del TUEL. L’utilità del parere dei magistrati contabili è, in questo caso, estesa all’analisi puntuale effettuata sulla natura e sulla tipizzazione delle entrate vincolate così come identificate dal TUEL e dal DLgs. 118/2011 e principi contabili allegati. La distinzione tra entrate vincolate a destinazione specifica, come individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL ed entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d),entrate con vincolo di destinazione generica, è fondamentale in funzione della disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa, che opera solo per il primo caso. In particolare in considerazione dei nuovi schemi relativi all’articolazione dell’avanzo di amministrazione in quote: accantonate, vincolate e destinate, da allegare obbligatoriamente al Rendiconto 2019, una riflessione sulla specifica natura dei vincoli registrati o da registrare a bilancio riveste una notevole importanza.