Con l’ulteriore slittamento del termine al 31 luglio 2020 per l’approvazione del bilancio di previsione fissato in sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, già approvato al Senato, si ritengono altresì prorogati i termini per l’approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e dei relativi regolamenti. Si ritiene infatti genericamente applicabile l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che disciplina quanto segue:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Appare dunque più che ragionevole che la norma successivamente introdotta che rinvia il termine per l’approvazione del bilancio prevalga su quelle che fissano un termine per l’approvazione più ravvicinato, fissato al 30 giugno rispettivamente dal D.L. “Cura Italia” per le tariffe TARI e dalla Legge n. 160/2019 per le aliquote IMU. Il rinvio al 30 giugno in entrambi i casi era stato disposto per consentire agli enti di disporre di tempistiche più ampie rispetto alle date precedentemente fissate per i bilanci preventivi: ad oggi quindi pare evidente che la ratio della fissazione di tali date sia superata dal rinvio dei previsionali.
Alla luce di quanto detto fin qui, e salvo ulteriori rinvii, a parere di chi scrive, gli enti sono tenuti all’approvazione degli atti necessari all’applicazione dei propri tributi entro il 31 luglio 2020.