Dopo una circolare (la n. 8/E del 3 aprile 2020) che ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori, l’Agenzia delle Entrate è tornata ieri sul tema del bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 63 del decreto-legge n. 18/2020.
Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, infatti, l’Agenzia ha ritenuto opportuno fornire ulteriori delucidazioni sull’ambito di applicazione della citata disciplina, proponendo anche alcune esemplificazioni pratiche.
In sintesi:
1. il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro:
- perché ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working,
- perché è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
2. Può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
3. Part-time: il premio spetta al lavoratore indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o part time. Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 100 euro, e sarà quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.