Con deliberazione n. 53/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha confermato la perdurante vigenza nell’ordinamento statale dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, concernente la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali.
I Giudici hanno infatti evidenziato come tale ultima disposizione di legge non possa considerarsi abrogata a seguito dell’entrata in vigore dall’art. 1, comma 552, della legge n. 160/2019, in quanto quest’ultimo comma si limita a cristallizzare gli incrementi alle date di entrata in vigore delle disposizioni all’interno di essa richiamate, mentre la normativa in esame dispone una riduzione strutturale degli importi spettanti a titolo di indennità di funzione.