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Trasporto per gli asili nido e scuole dell’infanzia: possibile erogare gratuitamente il servizio

In scia alla consolidata giurisprudenza relativa al servizio di trasporto scolastico ed al servizio di mensa scolastica i Magistrati contabili della Corte dei Conti Veneto confermano con la delibera 34 del 24 marzo scorso che anche per il trasporto per gli asili nido e scuole dell’infanzia:“… nel rispetto delle suesposte condizioni e ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’Ente, la necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l’utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.”

Il principio secondo cui “gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza” stabilito dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 25/2019/QMIG è replicato per il caso posto del trasporto asili nido e scuole dell’infanzia.

Viene citato il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in la legge 20 dicembre 2019. n. 159, con il quale è stata introdotta la seguente disposizione: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145″ (art. 3 co. 2).

I Magistrati interpellati assimilano gli asili nido e la scuola dell’infanzia ad istituzioni scolastiche con finalità di formazione e socializzazione e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002 che afferma “il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”.

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