Come noto, l’articolo 63 del decreto-legge n. 18/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
L’indubbia laconicità della norma sopra richiamata ha sollevato fin da subito alcune delicate questioni interpretative.
Proprio oggi, tuttavia, con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito (sotto forma di risposta ai quesiti) i primi chiarimenti ufficiali in ordine alle corrette modalità applicative della suddetta disciplina.
Pubblichiamo di seguito tutte le FAQ sull’argomento contenute nella predetta circolare.
4.1 Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei giorni
QUESITO: I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?
RISPOSTA: In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi 64 dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
4.2 Premio ai lavoratori dipendenti. Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020
QUESITO: L’attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto, come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020?
RISPOSTA: Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al paragrafo 4.1.
4.3 Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori in servizio esterno
QUESITO: I lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio di cui all’articolo 63 del Decreto?
RISPOSTA: L’articolo 63 del Decreto riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
4.4 Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento dei lavoratori in part-time
QUESITO: Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati “in sede” e giorni lavorabili secondo l’orario di lavoro previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?
RISPOSTA: Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.
Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
4.5 Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavorati in modalità lavoro agile (“smart working”)
QUESITO: I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?
RISPOSTA: In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.
4.6 Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto
QUESITO: Ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente, che – ai fini della corresponsione del bonus di cui all’articolo 63 del Decreto – non deve superare l’importo di 40.000 euro rispetto all’anno precedente, devono essere considerati anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata?
RISPOSTA: Si ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
4.7 Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione del bonus
QUESITO: Considerato il fatto che l’erogazione del premio per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto spetta per il mese di marzo e che l’elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare il comportamento (anche in ragione dell’urgenza di garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del personale legata all’emergenza).
RISPOSTA: Il comma 2 dell’articolo 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.
4.8 Premio ai lavoratori dipendente. Erogazione del bonus. Attestazione redditi del dipendente
QUESITO: Ai fini dell’erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?
RISPOSTA: Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, si ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
4.9 Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro
QUESITO: Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?
RISPOSTA: Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.