Con un comunicato del 9 aprile scorso, l’Anac ha ritenuto opportuno precisare che l’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG.
Ciò, del resto, è conforme con le indicazioni fornite dall’Autorità stessa con la determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui «per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi».
Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità.
Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
L’Anac ha evidenziato, inoltre, che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente. Per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.