Il comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2”.
Il cit. comma 2, a sua volta dispone che, “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.
Ci troviamo quindi di fronte a due facoltà cui il legislatore fissa due distinti tetti quantitativi. Degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture (comma 1), si accantona una quota per incentivi che non può superare il 2 per cento (comma 2) di cui, a sua volta una frazione, al massimo del 25 per cento (un quarto), può essere riconosciuta alla centrale unica (comma 5).
L’apparente diversità tra le due fattispecie può essere risolta considerando quella di cui al secondo comma come “riferita al personale dipendente della centrale unica che svolge le mansioni individuate dal medesimo comma (mansioni tecniche)”; diversamente, il comma 5 “potrebbe riguardare l’incentivazione del personale dipendente della centrale unica che svolge, nell’ambito delle procedure d’appalto, le funzioni ausiliarie e, pertanto, non propriamente individuabili nell’ambito delle funzioni tecniche tipizzate nel comma secondo dell’art. 113” (Sezione Umbria 14/2018).
Ma in entrambi i casi persiste il vincolo di natura qualitativa: “espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture” (comma 5), ovvero “lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti” (comma 2).
Pertanto, nel caso di concessione di servizi, non è possibile corrispondere alcun incentivo tecnico né ai propri dipendenti né a quelli in servizio presso l’ente capofila.
Per di più, ricorda la Sezione, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»), approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il valore delle prestazioni di importo superiore a 500.000 euro è uno dei casi in cui il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Per un valore inferiore i due soggetti possono quindi coincidere (e il direttore dell’esecuzione è richiesto esplicitamente dal richiamato comma 2 per la sua applicazione).
Di conseguenza, occorre rilevare che i compensi incentivanti in parola sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione, nomina richiesta secondo le richiamate Linee guida ANAC, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità: tale prescrizione deve ritenersi valida anche in caso di incentivo tecnico di cui al comma 5 dell’articolo 113 da riconoscere all’ente capofila della C.U.C..
È quanto ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 37/2020/PAR.