In merito alle riduzioni TARI definite da ARERA con Deliberazione 158/2020/R/Rif, IFEL ha emanato una nota di approfondimento in data 31 maggio 2020. Dopo un’introduzione velatamente critica rispetto all’operato dell’Autorità di questi ultimi mesi, la Fondazione ha affrontato il tema delle riduzioni sulla TARI disposte con la Deliberazione in commento. Tralasciando i commenti alle singole disposizioni, IFEL ha sostenuto che:
“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”.
A ns. parere in questo passaggio si riscontra l’orientamento a cui si perviene applicando il criterio della ragionevolezza: come avevamo già tempo fa affermato, nell’approfondimento n. 9 del 14 maggio 2020 (scaricabile qui), dal momento che la stessa Deliberazione richiama la potestà regolamentare dei Comuni, l’utilizzo di strumenti analoghi a quelli delineati da ARERA e il superamento delle agevolazioni definite da quest’ultima solleverebbe l’ente da eventuali contestazioni da parte dell’Autorità in merito al mancato utilizzo dei criteri introdotti con Delibera 158/2020. Il riconoscimento di agevolazioni diverse dall’intervento regolatorio, in linea con l’obiettivo principale del provvedimento (ovvero quello di mitigare gli effetti anche socio-economici derivanti dalla emergenza sanitaria), svincola l’ente dal pedissequo rispetto delle disposizioni adottate da ARERA, anche in considerazione del fatto che le stesse generano evidenti problemi di applicabilità.