Il D.L Cura Italia, all’articolo 67, comma 1 disciplina che: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. […]”.
Si ritiene che tra gli “enti impositori” citati dalla disposizione rientrino anche i Comuni, in quanto l’articolo 3, comma 4 del TUEL riconosce a questi ultimi la potestà impositiva e che nella sospensione dell’attività di riscossione (fino al 31 maggio 2020) possano rientrare anche i versamenti spontanei dei tributi locali, tra cui quelli della TARI.
Alla luce di ciò, nel caso in cui fosse prevista una scadenza TARI ravvicinata, è auspicabile l’intervento del Comune: la delibera oltre alla rideterminazione delle scadenze (successive al 1° giugno), potrà contenere la misura dei versamenti in acconto e a saldo.
Posto che la determinazione delle scadenze TARI rientra per prassi nelle competenze demandate al Consiglio dall’articolo 42, comma 2, lett. f) del TUEL, la situazione emergenziale potrebbe giustificare l’intervento in tal senso della Giunta.
Tuttavia, considerato che il Consiglio dovrà riunirsi al fine di approvare il bilancio di previsione entro il 31 maggio (occasione dunque per deliberare altresì eventuali rinvii dei termini di versamento), si consiglia di valutare l’intervento della Giunta solo nel caso in cui si ritenesse strettamente necessaria l’emanazione di una delibera in tempi ancora più contenuti.