L’esecuzione della prestazione lavorativa può talvolta rimanere sospesa per effetto di determinate vicende che impediscono temporaneamente al lavoratore l’adempimento della stessa.
Nel novero di tali fattispecie sospensive vengono ricondotte diverse ipotesi che trovano nella temporanea mancanza della prestazione il solo elemento unificatore; gli artt. 2110 e 2111 c.c. disciplinano i casi più rilevanti di sospensione dipendenti da fatto (non colposo) del lavoratore.
Il denominatore comune di tali istituti, da tempo non più circoscritti alle classiche fattispecie di infortunio, malattia e gravidanza, va ravvisato….scarica l’approfondimento